...sus sucesores en el Episcopado estuvieran siempre unidos en comunión con Pedro, y conservaran la necesaria Unidad: pero la jurisdicción de Pedro, y de su Sede, habiendo sido instituida por Jesucristo para conservar a todos en la misma Unidad, y para conservar inmaculado en la Iglesia el sagrado depósito de la Fe, debe seguir existiendo invariable en sus sucesores hasta el fin de los Siglos; puesto que, según el lenguaje de los Santos Padres, para conservar la Unidad de la Fe es necesario que exista una sola Suprema Cátedra, un solo universal Doctor, y un solo independiente Pastor y Maestro. Por estos motivos, los Obispos son sucesores de los Apóstoles únicamente en la jurisdicción episcopal, no en la Apostólica; la única Sede de Pedro transmite a los legítimos sucesores de estos, que son los Romanos Pontífices, aquella misma plenitud de Suprema y universal jurisdicción sobre Roma, y sobre todo el orbe Católico, que gozaba San Pedro. Aparece por esto, que ninguna otra Sede Episcopal puede por sí misma conferir a los Obispos alguna jurisdicción, sino que les es conferida, o inmediatamente por el Jefe de la Iglesia, cuando este mismo los instituye, o mediatamente por medio de las Iglesias vecinas, de los Metropolitanos, etc., que están en su comunión y de él dependen.
"...i loro successori nell'Episcopato fossero sempre uniti di communione con Pietro, e conservassero la necessaria Unità : ma la giurisdizione di Pietro, e della sua Sede, essendo stata da Gesù Cristo istituita per conservare tutti nella medesima Unità, e per conservare illibato nella Chiesa il sacro deposito della Fede, dee proseguire ad esistere invariabile nei di lui successori sino al finire de' Secoli ; poichè, secondo il linguaggio dei Santi Padri, per conservare la Unità della Fede fa di mestieri, che esista una sola Suprema Cattedra, un solo universale Dottore, ed un solo indipendente Pastore, e Maestro. Per questi motivi i Vescovi sono successori degli Apostoli nella sola Episcopale giurisdizione, non nella Apostolica; l'unica Sede di Pietro tramanda ai legittimi successori di questi, quali sono i Romani Pontefici, quella stessa pienezza di Suprema, ed universale giurisdizione sù Roma, e sù tutto l'orbe Cattolico, che godeva S. Pietro. Apparisce da ciò, che nessun altra Sede Episcopale per se stessa possa conferire ai Vescovi alcuna giurisdizione, ma che ad essi viene conferita, o immediatamente dal Capo della Chiesa, quando esso stesso li instituisce, ovvero mediatamente per mezzo delle vicine Chiese, dei Metropolitani ec., che sono della sua communione, e da esso dipendono."
"...i loro successori nell'Episcopato fossero sempre uniti di communione con Pietro, e conservassero la necessaria Unità : ma la giurisdizione di Pietro, e della sua Sede, essendo stata da Gesù Cristo istituita per conservare tutti nella medesima Unità, e per conservare illibato nella Chiesa il sacro deposito della Fede, dee proseguire ad esistere invariabile nei di lui successori sino al finire de' Secoli ; poichè, secondo il linguaggio dei Santi Padri, per conservare la Unità della Fede fa di mestieri, che esista una sola Suprema Cattedra, un solo universale Dottore, ed un solo indipendente Pastore, e Maestro. Per questi motivi i Vescovi sono successori degli Apostoli nella sola Episcopale giurisdizione, non nella Apostolica; l'unica Sede di Pietro tramanda ai legittimi successori di questi, quali sono i Romani Pontefici, quella stessa pienezza di Suprema, ed universale giurisdizione sù Roma, e sù tutto l'orbe Cattolico, che godeva S. Pietro. Apparisce da ciò, che nessun altra Sede Episcopale per se stessa possa conferire ai Vescovi alcuna giurisdizione, ma che ad essi viene conferita, o immediatamente dal Capo della Chiesa, quando esso stesso li instituisce, ovvero mediatamente per mezzo delle vicine Chiese, dei Metropolitani ec., che sono della sua communione, e da esso dipendono."
Della obbedienza dovuta al pontefice
Mauro Talucci · 1817
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LA PERPETUIDAD E INDEFECTIBILIDAD
DE LA SEDE ROMANA
DE LA SEDE ROMANA
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